La questione della responsabilità dei minori a fronte di sanzioni amministrative stradali richiederebbe spazio ed attenzioni maggiori per la difficoltà di inquadramento tecnico-giuridico e dogmatico che essa propone. In questa sede ci limitiamo a proporre una sintesi delle numerose difficoltà che incontrano gli operatori stante la perdurante ritrosia del Ministero a modificare la propria (inaccettabile) posizione
Il problema del corretto inquadramento del trattamento sanzionatorio da adottare in presenza di violazioni commesse da minori necessita di essere analizzato da più angoli di osservazione, distinguendo tra sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie o relative ad altri analoghi provvedimenti parasanzionatori.
- minori e sanzioni amministrative pecuniarie
Secondo le indicazioni fornite dall’articolo 2 della legge 689/81 il minore di anni diciotto non è assoggettabile a sanzioni amministrative. Pertanto, quando trasgressore è un minorenne (ovvero un incapace di intendere e di volere) della violazione risponde il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza (in caso di persona incapace). La responsabilità del genitore è una responsabilità diretta per fatto proprio e non solidale o di garanzia. Nel verbale di contestazione deve, quindi, essere correttamente riportato il nominativo del minore come autore della violazione, ossia come responsabile della commissione del fatto, atteso che, a suo carico, come vedremo, potranno essere attivate, quantomeno, procedure di revisione della patente e nello apposito spazio le generalità del genitore che risponde (in proprio) della violazione ed è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Pur assumendo la veste formale di trasgressore, il genitore (od il tutore) non subisce decurtazione di punti per le violazioni commesse dal minore (o dall’incapace). Il verbale, quindi, ancorché sia stato consegnato per mera conoscenza anche al minore autore materiale della violazione, deve essere necessariamente notificato al genitore.
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