CODICE DELLA STRADA – Articolo 146 codice della strada – Violazione della segnaletica stradale – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono

30 Settembre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura prosegue la marcia oltrepassando l’intersezione nonostante l’alt imposto dalla luce semaforica rossa.

Approfondimenti

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e tutelare l’incolumità delle persone, l’articolo 146 del codice della strada pone l’obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 del codice e delle relative norme del regolamento.

Il precetto, rivolto a tutti gli utenti della strada (conducenti di veicoli, conducenti di animali e pedoni) ha natura residuale e, pertanto, le sanzioni stabilite dal citato articolo 146 si applicano alle violazioni della segnaletica verticale (articolo 39), orizzontale (articolo 40), semaforica (articolo 41) e degli agenti del traffico (articolo 43) (6), che non siano già previste e punite in modo specifico da altri articoli del codice.

A titolo esemplificativo, le sanzioni previste dall’articolo 146 non si applicano alle violazioni degli articoli 6, 7, 142, 145, 147 e 191, comma 4, e 192 (se l’alt degli agenti è imposto al fine di contestare un’infrazione o di eseguire un controllo di polizia stradale); si applicano invece all’inosservanza del segnale dell’agente di proseguire o accelerare la marcia e a tutti quei casi in cui a norma dell’articolo 38, comma 3, del codice della strada sono state apposte temporanee segnalazioni orizzontali o verticali, prive di ordinanza emanata ai sensi degli articoli 6 o 7 del codice, per motivi particolari ed urgenti quali cantieri, depositi, lavori, incidenti e frane, nonché alle violazioni alla segnaletica stradale commesse dai conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua.

Ai fini dell’accertamento delle violazioni, si ricorda che l’articolo 201 del codice della strada stabilisce che quelle di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, può avvenire anche per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. In tali occasioni la presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria se l’accertamento avviene con strumenti omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti.

Per la mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo 146 del codice della strada è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma di denaro. Quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 all’articolo 146 (proseguire la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico lo vietino) per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Note di chiarimento:

  1. L’articolo 3, comma 1, punto 26), del codice della strada definisce “intersezione a raso (o a livello)” l’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
  2. L’articolo 41 (Segnali luminosi) del codice della strada, stabilisce che le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore rosso con significato di arresto, di colore giallo con significato di preavviso di arresto, di colore verde con significato di via libera. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
  3. La norma viene violata anche da coloro che proseguono la marcia nonostante siano in condizione di arrestarsi con sufficiente sicurezza al momento dell’accensione della luce semaforica gialla.
  4. Il comma 2-bis dell’articolo 195 del codice della strada, stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
  5. Tra tutte le segnalazioni previste, quelle dell’agente del traffico sono prioritarie rispetto alle altre (luminose, verticali e orizzontali). Il divieto di proseguire la marcia viene segnalato mediante il braccio teso trasversalmente rispetto al senso di marcia del conducente (ovvero mediante il fischio prolungato e continuo teso a bloccare la circolazione).

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