Tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell’attività di autotrasporto, e tenendo conto del consistente numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, ritiene possibile aderire a dette richieste, alle seguenti condizioni:
a) l’aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da autoscuoleo centri di istruzione autorizzati a svolgere i corsi in questione;
b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui hanno sede le autoscuole o i centri di istruzione autorizzati;
c) l’aula deve essere previamente autorizzata dalla provincia competente;
d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica;
e) durante le lezioni devono essere rispettate le linee guida del 20 maggio 2020 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020, in particolare il rispetto della distanza minima interpersonale tra i discenti di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo della mascherina;
f) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020
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