a) ogni aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da un unico ente autorizzato ai sensi dell’art. 4 del D.M.20 settembre 2013;
b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l’ente autorizzato ai sensi dell’art. 4 del D.M.20 settembre 2013;
c) il responsabile dell’ente attesti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’aula sia conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita;
d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.M.20 settembre 2013;
e) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.
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