A tal proposito, la Corte sottolinea che:
– la condotta dell’imputato non può che ritenersi notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal c.d.s. per i veicoli marcianti in centro abitato e la velocità del mezzo, anche nei termini denunciati dal consulente di parte, era superiore del 100% a quella doverosa;
– la durata della condotta illegittima e la replica delle violazioni alle regole autostradali, notevole e diffusa, sono circostanze pacificamente acquisite al processo;
– subito dopo l’investimento mortale l’imputato tentò la fuga senza alcuna preoccupazione circa le sorti della vittima;
– lo scopo della sconsiderata fuga in auto è stata logicamente individuato dai giudici di merito nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e della ubriachezza verificabile da parte dei VV.UU.: il ritiro della patente, il sequestro del mezzo, la perdita del permesso di soggiorno.
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