ARTICOLO C.d.S.
Articolo 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
REGOLAMENTO C.d.S.
COMMENTO
La rubrica dell’articolo in commento è destinata ad ingenerare la massima confusione nel lettore, in quanto si presenta come la disciplina della circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri a carattere generale. In realtà l’intenzione del legislatore era quella di disciplinare il fenomeno dell’importazione di un veicolo dall’estero acquistato da un cittadino italiano.
Il codice della strada non poteva tuttavia raccogliere con facilità l’eredità della normativa internazionale che disciplina i differenti fenomeni dell’importazione temporanea e definitiva, sanciti con la convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, recepita in Italia dalla legge 19 maggio 1952, n. 1049 (integrata dalla disciplina della convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata con legge 27 ottobre 1957, n. 1163) e poi dalla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 479). Non va poi dimenticato che l’Unione europea ha adottato il proprio codice doganale e il relativo regolamento delegato.
L’importazione temporanea è una formalità prevista oggi per i soli veicoli immatricolati nei Paesi extracomunitari.
Detti veicoli sono muniti di targa e documenti di circolazione definitivi rilasciati dallo Stato di appartenenza, non sono accompagnati da alcun documento doganale, né sono sottoposti ad alcuna formalità nel momento in cui accedono al territorio italiano. L’unica limitazione è ragguagliata al periodo di tempo di circolazione in Italia, limitato a sei mesi l’anno. Per l’ipotesi di circolazione di più di sei mesi o per quella di uso da parte di soggetto residente in Italia (che non sia utilizzatore occasionale o parente del titolare del veicolo), si configurano le ipotesi di reato previste dal codice doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
L’importazione definitiva si registra quando vi sia un trasferimento di residenza di un cittadino estero sul territorio nazionale o quando ci sia un rimpatrio di un italiano precedentemente residente all’estero.
Inoltre rientra in questa categoria l’acquisto di un veicolo importato da Paesi extracomunitari e pertanto l’autorizzazione alla circolazione in Italia è soggetta alla immatricolazione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Se per brevi tratti questo è il quadro di riferimento della disciplina tributaria dell’importazione dei veicoli, appare ancora più evidente l’insufficienza dell’articolo in commento ad assolvere alla funzione omnicomprensiva che il legislatore aveva immaginato di attribuirgli.
Tale intenzione non è rispecchiata minimamente dal testo di legge; basti pensare che, ad esempio, il veicolo acquistato all’estero non è munito di certificato di immatricolazione, attestante l’idoneità a circolare, ma solo dei documenti doganali provvisori. Pertanto l’acquirente italiano è chiamato ad espletare da subito le formalità di cui all’art. 94 del C.d.S.
Così il contenuto della norma viene eroso, da una parte, dall’esclusione dalla fattispecie dell’ipotesi dello straniero, che entra in Italia con il proprio veicolo per ragioni private o turistiche (importazione temporanea), dall’altra parte, dalla descritta vicenda dell’acquisto del veicolo all’estero (importazione definitiva).
I casi tipici di applicazione della norma si restringono quindi alle ipotesi:
1) del cittadino italiano già residente all’estero e rientrato definitivamente in Italia;
2) dello straniero che decida di stabilire la propria residenza in Italia.
Giova ricordare che in entrambe le ipotesi troverà applicazione la disciplina dell’art. 207 del C.d.S.
Infine, si segnala che, con nota del Ministero dell’interno 24 ottobre 2007, prot. 300/A/1/27794/111/56, è stato chiarito che sussiste l’obbligo di nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E. che hanno acquisito la residenza in Italia; ovviamente per questi veicoli non sono richieste formalità doganali.
Sotto il profilo sanzionatorio, con la legge 1° dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 3 dicembre 2018, n. 281), recante conversione con modificazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il legislatore è intervenuto sul problema legato alla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, in uso a residenti in Italia. Per questo, con effetto dal 4 dicembre 2018, sono stati modificati gli artt. 93, 132 e anche l’art. 196 del codice della strada. In materia, il Ministero dell’interno ha poi emanato la circolare 10 gennaio 2019, prot. 300/A/245/19/149/2018/06, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato alcune circolari relative alla reimmatricolazione e al rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie per i casi previsti dagli artt. 93 e 132 del codice della strada.
L’art. 132 prevedeva, prima della riforma, una sanzione di natura amministrativa pecuniaria e non erano previste sanzioni accessorie, né altri provvedimenti che potessero sollecitare il proprietario a regolarizzare la posizione del veicolo. Di fatto si risolveva come una disposizione priva di impatto rispetto al fenomeno sempre più diffuso dei veicoli importati definitivamente, senza nazionalizzazione nel termine di un anno dall’introduzione sul territorio nazionale.
Con le modifiche apportate dalla legge n. 132/2018, che poi deve essere letta alla luce delle modifiche dell’art. 93, per cui si rinvia alla lettura del relativo commento, decorso il termine di un anno, salvo si tratti di veicoli in leasing o noleggio che rientrano nelle nuove disposizioni dell’art. 93, comma 1-ter, nel caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 712 a euro 2.848 (ricordando che il pagamento deve avvenire a mani dell’agente, salvo versamento della cauzione, nei modi previsti dall’art. 207), nonché il ritiro del documento di circolazione che è trasmesso all’UMC territorialmente competente; di conseguenza, l’organo accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di 180 giorni dalla data della violazione, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via e le targhe temporanee per condurlo oltre il confine, consegnando quelle di immatricolazione all’UMC, si deve applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’art. 213.
In buona sostanza il procedimento sanzionatorio ricalca quello dell’art. 93 modificato, per cui si richiamano applicabili tutte le prescrizioni in ordine alla tipologia di sanzioni accessorie previste, al comportamento operativo da seguire e alle comunicazioni da effettuare.
Combinando le modifiche agli artt. 93 e 132 ne viene fuori uno scenario nel quale la circolazione del veicolo immatricolato all’estero è regolare per un anno al massimo, ma solo se a guidarlo è un conducente con residenza in Italia da meno di 60 giorni (salvo ricordare che per i veicoli immatricolati al di fuori dello spazio doganale comunitario possono ricorrere anche le sanzioni per il contrabbando).
La disposizione nazionale, che trova fondamento nelle Convenzioni internazionali, è giustificata sia per consentire l’importazione temporanea (ad esempio per motivi di lavoro o turistici), sia per dare tempo a chi si trasferisce in Italia con al seguito un veicolo immatricolato all’estero, di procedere alla nazionalizzazione del mezzo entro un anno dall’ingresso del veicolo sul territorio.
Con il nuovo impianto normativo, in caso di importazione definitiva conseguente a trasferimento in Italia, il proprietario può guidare il veicolo per massimo 60 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, pena l’applicazione delle sanzioni dell’art. 93 nuova formulazione.
In pratica, l’anno concesso dall’art. 132 riguarderà chi non trasferisce la residenza in Italia e importa temporaneamente il veicolo (ad esempio per motivi di lavoro, mantenendo la residenza normale all’estero), oppure, ma ci sembra un mero esercizio di fantasia, chi si è trasferito in Italia con il veicolo, ma non lo guida dopo il sessantesimo giorno dall’acquisizione della residenza o lo fa guidare a persone non residenti in Italia o residenti in Italia da meno di 60 giorni.
Ulteriore conseguenza riguarderà le possibili ipotesi di concorso tra le due disposizioni, quanto un residente in Italia da oltre 60 giorni verrà sorpreso alla guida di un veicolo non nazionalizzato nell’anno previsto dall’art. 132.
Per le procedure si rinvia a quanto già descritto per l’art. 93, comma 1-bis.
GIURISPRUDENZA
Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25677
La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l’immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7.
Cass. civ., sez. V, 30 gennaio 2007, n. 1947
In tema di IVA, l’agevolazione della sospensione di imposta della quale fruisce l’importatore abituale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è temporanea e necessariamente si riflette su chi acquista il bene introdotto in via agevolata, facendo in qualche modo rientrare anche l’acquirente nell’ambito della normativa doganale, atteso che la temporaneità dell’agevolazione lo rende debitore dell’IVA sospesa, una volta scaduto il termine previsto. Nell’ipotesi di acquisto di un mezzo di trasporto, in particolare, le disposizioni dell’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 vanno coordinate, oltre che con l’art. 132, comma 1, codice della strada – secondo cui i veicoli immatricolati in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno –, con l’art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, che, ai commi 3, lett. e), e 4, definisce come acquisti intracomunitari assoggettabili all’imposta quelli “a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi”, “anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni” (e quindi anche se realizzati da soggetto privato, come nella specie). Ciò comporta un’estensione del concetto di acquisto intracomunitario in capo a soggetti non agenti nell’esercizio di impresa, arte o professione, ma soltanto se l’acquisto riguardi mezzi di trasporto “nuovi”, in quanto soltanto l’acquisto di un mezzo “usato” da parte del privato consumatore sconta l’imposta nello Stato membro di origine, ove si trova il bene all’atto della cessione, per cui il relativo prezzo in Italia ingloba l’IVA scontata nel Paese d’origine, così dovendosi escludere una doppia imposizione. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 21 giugno 2000).
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