Secondo le nuove disposizioni licenziate in fase di conversione (1), i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legge (e solo questi, non anche quelli derivanti dalle violazioni del DPCM 11 giugno 2020) spettano al comune se le violazioni sono accertate da agenti o funzionari del comune. La nuova destinazione dei proventi riguarda le violazioni al dl 33/2020 accertate a partire dal 16 luglio 2020.
Pertanto, solo nel caso in cui si tratti di violazioni previste dal citato decreto nei verbali redatti dalla Polizia Municipale andrà sempre indicato che il pagamento deve essere effettuato a favore del comune.
Resta invece invariata la competenza a ricevere gli scritti difensivi e per l’adozione della relativa ordinanza ingiunzione (o di archiviazione), per cui ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge in commento, che per tale aspetto non è stato modificato, “Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte”.
Ciò significa, ad esempio, che per la violazione relativa al mancato rispetto della quarantena precauzionale (art. 1, comma 7, del dl 33/2020), le sanzioni per violazioni accertate fino al 15 luglio 2020 erano di competenza dello Stato; invece, per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale dal 16 luglio 2020 i proventi spetteranno al comune. In entrambi casi però resta competente il Prefetto per ricevere gli scritti difensivi e adottare l’ordinanza ingiunzione e tanto andrà indicato nel verbale.
Per le violazioni del DPCM 11 giugno 2020 (e anche dei precedenti o in ipotesi dei successivi DPCM adottati ai sensi del DL 19/2020) resta invece la regola già più volte ribadita secondo la quale sia i proventi, sia la competenza a ricevere gli scritti difensivi sono stabiliti in base al provvedimento violato e, quindi, per violazioni previste direttamente dal DPCM i proventi spettano allo Stato e gli scritti difensivi sono indirizzati al Prefetto; per le violazioni alle ordinanze regionali i proventi vanno alla Regione e gli scritti difensivi sono indirizzati al Presidente della Giunta regionale. Per le violazioni alle ordinanze comunali i proventi spettano al Comune e gli scritti difensivi sono indirizzati al Sindaco.
Quanto sopra nelle more di eventuali diverse indicazioni ministeriali.
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(1) 2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
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