Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure:
- per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
- per la permanenza in servizio del personale sanitario,
- per l’assunzione degli specializzandi,
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
- per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
- disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
- sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
- semplificazioni in materia di organi collegiali;
- misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- in tema di lavoro agile;
- per l’edilizia scolastica.
Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
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