In particolare, con Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29599 , il predetto Dicastero ha innanzitutto fornito aggiornate indicazioni pratiche per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all’art.3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.103 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).
Si evidenzia che l’elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale che, con il consenso dell’elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l’esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all’infezione da SARS-CoV-2:
- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).
Al riguardo, ha specificato il Ministero della salute che tali definizioni valgono solo per queste operazioni di voto e non sono suscettibili di applicazione analogica.
Il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria locale deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.
Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest’ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, così differenziati, a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni innanzi individuate:
- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
- b) Elettori in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.
La predetta circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio.
Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata in un’apposita busta per ciascuna rispettiva consultazione.
Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio.
Lo stesso Ministero della Salute, con Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29600 , ha dettato le indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 nonché nelle strutture sanitarie con reparti COVID-19 con meno di 100 posti letto.
In considerazione del fatto che a raccogliere il voto potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l’iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n.103/2020 (art 2, comma 1, lettera c).
Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 18 e sabato 19 settembre), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.
Il Ministero della Salute, con una terza Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29601 , ha infine dettato indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).
Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all’interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d’aria.
La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella descritta nella citata prima circolare (n.0029599) quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.
Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili:
- il personale di seggio addetto alla raccolta del voto dovrà sottoscrivere un’autocertificazione nella quale dichiara:
- a) di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, ecc.) negli ultimi 14 giorni;
- b) di non essere stato a contatto con persone SARS-Cov-2 positive o ai loro familiari anche se asintomatici negli ultimi 14 giorni;
- c) di non aver soggiornato in aree a rischio negli ultimi 14 giorni;
- al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus all’esterno agli ospiti e al personale già presenti nella RSA, è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori del seggio che per il votante;
- è obbligatorio il mantenimento del distanziamento e la igienizzazione frequente delle mani.
Consulta i documenti
- Decreto legge 14 agosto 2020, n.103, Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14-08-2020
- Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29599 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare – Aggiornamento
- Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29600 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti Covid19 con meno di 100 posti letto
- Circolare Ministero della salute 11/9/2020 prot.29601 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)
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Circolare Ministero della salute 14/8/2020 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare
- Ministero dell’interno e Ministero della Salute. Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020.
Fonte: https://www.interno.gov.it
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