“Art. 93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
…
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1- bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
- a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
- d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.*
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