Questo provvedimento, per la parte dell’immigrazione, protezione internazionale e complementare, è nato per apportare le modifiche ai decreti Salvini.
PERMESSO DI SOGGIORNO E CONTROLLI DI FRONTIERA
Sono state apportate modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico sull’immigrazione.
Viene ammessa la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti, dei seguenti permessi di soggiorno per:
- protezione speciale rilasciato dal Questore con validità 1 anno a seguito di non accoglimento della domanda di protezione e con i presupposti di legge, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale;
- calamità;
- residenza elettiva;
- acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide rilasciato per la durante del procedimento di concessione o di riconoscimento, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
- attività sportiva;
- lavoro di tipo artistico;
- motivi religiosi;
- assistenza minori.
Viene introdotta una modifica alla durata del permesso di soggiorno per cure sanitarie, infatti lo stesso avrà una validità pari alla durata del trattamento terapeutico, rinnovabile fino a che vi siano le necessità di cura lo richiedano.
A seguito delle modifiche non è più ammesso il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Per la valutazione di ciò si valuta fra le altre cose se nello Stato di destinazione vi siano violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Ulteriormente non è più ammesso il respingimento, l’espulsione e l’estradizione quando vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, inserimento sociale, durata del soggiorno, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali del suo paese di origine.
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