Le chiusure nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali disposte dal DPCM 03/11/2020: facciamo lo spelling

Articolo di Lazzaro Fontana

9 Novembre 2020
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Nella Aree Gialle ed Arancioni COVID-19 gli esercizi commerciali di vicinato, nonché le medie e le grandi strutture di vendita (anche non alimentari) possono rimanere aperti anche nei giorni festivi e prefestivi qualora NON SIANO all’interno di un ”Centro Commerciale” individuato formalmente come tale ai sensi della normativa sul commercio al dettaglio.

 I centri ottici e per protesi acustiche NON SONO e NON VENDONO, formalmente, PRESIDI SANITARI e, pertanto, qualora siano all’interno di Centri Commerciali nelle giornate festive e prefestive devono essere chiusi.

Salvo diverse indicazioni del Governo o della Regione si ritiene che il termine “e dei mercati” utilizzato nella lettera ff) del comma 9 dell’art. 1 nel DPCM del 03/11/2020 debba riferirsi ai mercati che si svolgono tutti i giorni della settimana in edifici a ciò destinati (es. mercati coperti) che possono essere assimilati ai centri commerciali.

Prima di redigere una nota applicativa/interpretativa complessiva sulle chiusure in questione disposte dal DPCM 03/11/2020 è opportuno rileggere con attenzione il testo sotto riportato.

 La lettera ff) del comma 9 dell’art. 1 del DPCM 03/11/2020 nel suo ultimo periodo prevede:

 “… nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

Detta norma è formulata in un modo che si presta a diverse interpretazioni, per cui è opportuno soffermarsi attentamente (facendo una sorta di SPELLING) sul testo in questione.

… NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE = il teso è inequivocabile;

SONO CHIUSI = quindi, di norma, gli esercizi commerciali all’interno dei Centri Commerciali nei festivi e nei prefestivi devono avere le porte di accesso chiuse;

GLI ESERCIZI COMMERCIALI = la legge nazionale a cui fare riferimento per la definizione di “esercizio Commerciale” è il D. Lgs. n° 114/1998Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che all’art. 4 comma 1 stabilisce che deve intendersi:

  1. a)  per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
  2. b)  per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  3. c) per superficie di vendita di un esercizio Commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  4. d)  per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  5. e)  per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  6. f)  per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

PRESENTI ALL’INTERNO = gli esercizi commerciali in questione sono quelli che sono all’interno di dette strutture ed hanno, normalmente, l’accesso su di una parte comune (di solito nella cosiddetta galleria) del Centro Commerciale;

 DEI CENTRI COMMERCIALI = il D. Lgs. n° 114/1998 all’art. 4 comma 1, lettere g) così definisce i Centri Commerciali:

il Centro Commerciale è una media od una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”

dette strutture devono quindi essere specificatamente autorizzate dal Comune in cui si sono insediate.

Occorre, quindi, per prima cosa, verificare con l’Ufficio Attività Produttive/SUAP e con l’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica del Comune se nel territorio sono state autorizzate strutture di questo tipo (ATTENZIONE: vi sono Centri Commerciali che non sembrano dei Centri Commerciali ed invece lo sono e viceversa);

 E DEI MERCATI = di quali mercati stiamo parlando? … di quelli settimanali/bisettimanali, etc.? di quelli coperti? Salvo diverse esplicite indicazioni Ministeriali o della Regione si ritiene, al momento, che il termine “mercati” in questione debba essere letto come i ”mercati” che si svolgono tutti i giorni all’interno di edifici (come ad esempio i mercati coperti) che, per le loro caratteristiche, possono essere assimilati ai “centri commerciali”.

Questa norma, quindi, si ritiene non si riferisca agli operatori su aree pubbliche che partecipano ai mercati settimanali/bisettimanali, etc. ALL’APERTO utilizzando i posteggi appositamente delimitati al suolo su vie e piazze.

Ad ogni buon fine e tenuta presente l’attuale situazione particolarmente critica è necessario che i Comuni si accertino del rigoroso rispetto dei protocolli regionali COVID-19 adottati per il commercio su aree pubbliche: in sintesi si ritiene che questo sabato e questa domenica i “mercati ALL’APERTO” possano svolgersi.

In questi termini, peraltro, si è espressa anche la Regione Marche che con una propria nota interpretativa del 05/11/2020 ha scritto: “il DPCM non vieta in modo assoluto la chiusura delle attività del commercio su aree pubbliche che svolgono la loro attività nei mercati all’aperto. La disposizione di cui alla lettera ff) del DPCM si riferisce esclusivamente ai mercati coperti della stessa tipologia di un centro commerciale dove si svolgono di norma all’interno del mercato attività di commercio al dettaglio. La disposizione è stata proprio inserita nel DPCM dove si parla di commercio al dettaglio e non di commercio su aree pubbliche.”;

A ECCEZIONE DELLE FARMACIE = si precisa che è l’attività di farmacia in sé ad essere autorizzata ed a rimanere a battenti aperti vendendo tutti i prodotti che la stessa può normalmente vendere, cioè i prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e quelli contenuti nella tabella merceologica speciale per i titolari di farmacie;

PARAFARMACIE = si precisa che è l’attività di parafarmacia in sé a potere restare aperta vendendo tutti i prodotti che la stessa può normalmente vendere;

PRESIDI SANITARI = non è, invece, ben chiaro cosa si debba intendere per presidi sanitari, se si intendono dei prodotti od una attività (tra l’altro non commerciale) in quanto:

  • le lenti oftalmiche e le relative montature, ovvero le lenti a contatto sono chiamate dal nostro ordinamento DISPOSITIVI MEDICI (la stessa FEDEROTTICA Nazionale, con una sua nota scritta del 05/11/2020, afferma sostanzialmente che detto termine è “improprio” e che, almeno al momento, ciò non permette di far rimanere aperti gli ottici nei giorni festivi e prefestivi all’interno dei centri commerciali),
  • le carrozzine per i disabili, i busti, gli apparecchi acustici etc … sono chiamati dal nostro ordinamento AUSILI, ORTESI O PROTESI SANITARIE,
  • i disinfettanti e gli insetticidi sono chiamati dal nostro ordinamento PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI,
  • prima del 1995 i fitofarmaci erano chiamati dal nostro ordinamento PRESIDI SANITARI, ora però non più,
  • per il Ministero della Salute gli AMBULATORI MEDICI sono PRESIDI SANITARI, ma i centri ottici e quelli che vendono apparecchi acustici raramente hanno, al loro interno, ambulatori medici;

PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI = la possibilità di vendere, in questo caso, è relativa ai prodotti, cioè ai generi alimentari complessivamente intesi (si pensi, ad esempio, alle Erboristerie che potranno essere aperte e che potranno vendere ciò che si “mangia e beve” ma non una crema per la pelle od un incenso profumato) – si precisa che nella lettera ff) il legislatore ha escluso dalla chiusura i soli “punti vendita di generi alimentari” senza includere i “generi di prima necessità individuati nell’allegato 23” come ha, invece, fatto nella lettera b) dell’art. 3 comma 4 del medesimo DPCM per le aree a rischio alto;

TABACCHI = la possibilità di vendere, in questo caso, è relativa ai SOLI TABACCHI (non si è usato il termine TABACCHERIE), quindi sembra che il legislatore abbia voluto salvaguardare la sola vendita dei tabacchi escludendo gli altri generi di monopolio e tutti i prodotti compresi nella relativa tabella merceologica speciale;

ED EDICOLE = la possibilità di vendere è relativa alla specifica attività delle edicole, esercitata ai sensi del       D. lgs. n° 170/2001 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della L. n° 108/1999”, cioè la vendita di quotidiani e periodici.

Nell’occasione si ribadisce che nelle aree Gialle ed Arancioni gli esercizi commerciali “isolati” (cioè NON ubicati all’interno di un Centro Commerciale), indipendentemente dalle loro dimensioni (quindi non solo gli esercizi di vicinato ma anche le medie e le grandi strutture di vendita), possono rimanere aperti sia che vendano generi alimentari che NON alimentari, nelle giornate feriali, prefestive e festive.

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