Semplificazioni in edilizia: la circolare ministeriale congiunta di Infrastrutture e PA

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2020

9 Dicembre 2020
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Il Ministero Infrastrutture e Trasporti e quello per la Pubblica Amministrazione hanno emanato una circolare congiunta mediante la quale forniscono chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione dell’art. 10 del Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020), che ha modificato gli articoli 2-bis (distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione) e 3 (definizione di ristrutturazione edilizia) del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia).

Il testo riguarda il decreto Semplificazioni e le novità più significative sono quelle introdotte dall’articolo 10 che riguarda gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, DPR 380/2001.

La prima, relativa all’articolo 3, risiede nella nuova definizione, più ampia, di “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana. Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

L’altra importante novità riguarda l’articolo 2-bis del Testo Unico e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati prima dell’adozione della disciplina sulle distanze.
Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale ovvero dalla legge regionale o dai piani urbanistici regionali.

 

Il testo della circolare congiunta

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