Quando il roof garden può considerarsi nuova costruzione e quindi soggetta a permesso di costruire

11 Dicembre 2020
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La costruzione di roof garden genera spesso dubbi operativi ai fini della qualificazione di eventuali abusi edilizi perché sovente tali opere vengono in qualche modo inquadrate nell’alveo della cosidetta edilizia libera.Appare interessante definirne l’ambito di applicazione anche alla luce della giurisprudenza amministrativa.

L’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/2001 include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”.

Di conseguenza  le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume dell’edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di costruire e sono realizzabili previo conseguimento di altro titolo semplificato (SCIA O CILA).

Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire”.

 

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