È un reato comune in quanto il soggetto attivo può essere chiunque, peraltro con l’applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 69 c.p. qualora il truffatore abbia una qualifica pubblica; da notare che la persona offesa può non corrispondere alla persona indotta in errore dalla condotta fraudolenta, anche se deve permanere un nesso causale fra induzione in errore e elementi del profitto e del danno.
Per integrarsi il reato di truffa vi deve essere uno specifico collegamento fra vittima e reo, attuato con una serie concatenata di artifici e raggiri utili a produrre prima l’induzione in errore e poi, come effetto finale, un atto di disposizione patrimoniale capace di produrre il profitto per il reo e il danno per la vittima.
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