In base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla diffusione dei dati e delle immagini, l’art. 14 del D.P.R. n. 15/2018 sancisce che: “La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all’articolo 3, fermo restando l’obbligo del segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona. 2. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona. 3. Il Garante è informato delle direttive generali adottate in ambito nazionale sulla diffusione dei dati o delle immagini personali.”
Anche in presenza di una specifica disposizione normativa che legittimi il trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto, pertanto, a rispettare i principi di “liceità e correttezza”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione”, “limitazione della conservazione”, nonché “integrità e riservatezza” dei dati e “responsabilizzazione” (artt. 4 della Direttiva e 3 del d.lgs, n. 51/2018).
Alla luce di queste valutazioni Il Garante ingiunge di valutare l’opportunità:
– di promuovere adeguate ed ulteriori iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, della Polizia di Stato, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati;
– di individuare ulteriori misure tecnico-organizzative finalizzate a garantire che i trattamenti di dati personali effettuati nei diversi settori di attività istituzionale dalle articolazioni centrali e territoriali siano svolti nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (art. 3 del decreto del capo della polizia del 23.7.2019).
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