Installa numerosi cartelloni pubblicitari in assenza di preavviso scritto al competente Ufficio regionale ed omettendo la contestuale presentazione del progetto, viene condannato ai sensi dell’ artt. 93 e 93, d.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche).
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza sostenendo che la condotta a lui ascritta non integra un illecito penale, bensì una violazione di natura amministrativa, richiamando le sanzioni previste dal codice della strada per l’apposizione di cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle norme a tutela del paesaggio.
La S.C. stabilisce che non sussiste rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia antisismica, di cui al d.P.R. citato, e quella amministrativa pecuniaria dettata dal d.lgs. n. 507 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Si tratta infatti, di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi e rispondenti a ratio diverse, riconducibili rispettivamente, alla tutela della pubblica incolumità e al controllo sulle pubbliche affissioni in relazione a contenuti, natura commerciale e imposte.
Inoltre, la tutela paesaggistica rappresenta un ulteriore e non sovrapponibile interesse rispetto a quello del corretto assetto del territorio rilevante nel caso di specie, soprattutto se considerato in termini di tutela della pubblica incolumità in zone sismiche.
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