Secondo la Cassazione (Ordinanza n.3666/2021) non vi è nessuna illegittimità nel potere della pubblica amministrazione di modificare il profilo professionale dei dipendenti, purché nell’ambito del profilo professionale esigibile. Ciò vale anche per i vigili urbani in caso di decisione dell’ente di modificare il profilo professionale da agente di polizia locale ad impiegato amministrativo, in quanto pur sempre avvenuto nella medesima categoria contrattuale C, i cui compiti restano pur sempre esigibili ai sensi dell’art.52 del d.lgs. 165/01.
La vicenda
In sede amministrativa il Consiglio di Stato, a dire del dipendente, aveva statuito l’illegittimità del regolamento comunale che vietava il mantenimento della qualifica di vigile urbano a chi avesse perso la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In ragione di tale indicazione l’ex vigile ha adito il giudice del lavoro per la sua reintegra nel posto di vigile urbano, essendo il suo profilo professionale stato modificato dall’ente, sulla base proprio di quel regolamento illegittimo, chiedendo la ricostruzione della carriera all’interno del corpo di polizia locale, oltre al risarcimento del danno per l’illegittima modifica del profilo professionale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento