La circolare sorprende non tanto per i contenuti – che qui proviamo a contrastare, ben consci delle sempre possibili divergenze ermeneutiche – ma quanto per la fonte della provenienza, di assoluta autorevolezza.
Né – per i suoi contenuti di ampia portata generale – è possibile ritenerla limitata alla realtà locale messinese.
È per questo che ci troviamo un po’ in imbarazzo a commentare la circolare e, non me ne voglia il sig. Procuratore, a non condividere alcuni approdi in essa contenuti.
Tralasciamo alcune sensazioni, verosimilmente legate a rapporti locali non certo idilliaci, e cerchiamo di delineare con assoluto taglio collaborativo il perimetro della corretta collocazione dei Corpi di polizia locale nel panorama dei soggetti abilitati allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, che, se non correttamente ricostruito, potrebbe determinare pericolose incertezze operative e responsabilità di ogni tipo.
La circolare, in incipit, accenna alla ricezione da parte della “sezione di polizia giudiziaria” della Polizia Municipale di Messina di “annotazioni di polizia giudiziaria ex articolo 357 c.p.p. da cui si rileva lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria volte all’accertamento di responsabilità penale in capo ai soggetti negli atti stessi citati quale conseguenza dell’attività investigativa svolta”
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>>Vedi la nota nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia
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