La vicenda
Con ordinanza ingiunzione il Sindaco di un comune irrogava, ad un esercizio commerciale, una sanzione amministrativa di euro 530,00, per avere il titolare di una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, non rispettato le indicazioni degli orari di apertura e chiusura contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale. Il ricorso del legale rappresentante del pubblico esercizio non sortiva alcun effetto positivo tanto che, il giudice di pace e, successivamente il Tribunale, hanno confermato la sanzione amministrativa e hanno, altresì, condannato il titolare al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dall’esercente secondo cui, a seguito del d.l. n. 201/2011 (“c.d. decreto “Salva Italia”), era stato modificato l’art. 3 del d.l. n. 233/2006 (c.d. “decreto Bersani”), con la conseguenza che sarebbe venuto meno il potere dei Comuni di regolare gli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Avverso la sentenza del Tribunale il titolare dell’esercizio commerciale ha proposto ricorso per Cassazione. Secondo il ricorrente, infatti, non era possibile la sanzione amministrativa essendo illegittimo e, perciò, da disapplicare il Regolamento comunale, per la disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella parte in cui imponeva agli esercenti il rispetto di fasce orarie di chiusura obbligatoria.
>>Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento