Come si vede, la novella ha stabilito il raddoppio del termine di permanenza previgente, con la precisazione, peraltro, che si tratta di un termine “lordo” (… comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto …), termine decorso il quale, la persistenza sul posto del manufatto, non più “precario”, sarà assoggettata al regime del permesso di costruire, con ogni ovvia conseguenza (Cass. pen., n. 17135/2018).
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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
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