Ai sensi dell’articolo 138 del codice della strada, Il Dipartimento della Protezione Civile provvede al rilascio, alla revisione, al rinnovo, alla sospensione, alla revoca ed al declassamento delle patenti di guida DPC del proprio personale, del personale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nonché dei soggetti incaricati di collaborare con il Dipartimento stesso.
Nel caso di guida di veicolo con targa militare o assimilata da parte di un titolare di sola patente civile, non è prevista una sanzione dal codice della strada, per cui l’agente si dovrà limitare al controllo della corrispondenza della categoria della patente rispetto al tipo di veicolo guidato. In caso di violazione che preveda il ritiro, la sospensione o la revoca della patente commessa alla guida di un veicolo del DPC da parte di un conducente titolare della patente di cui all’articolo 138 del codice della strada, l’agente procede al ritiro della sola patente DPC per l’invio, entro 5 giorni, all’autorità che l’ha rilasciata, secondo la circolare del Ministero dell’interno, prot. n. 300/A/47019/101/3/3/9 del 26 ottobre 1993.
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