M333 (ALL. 1) il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2, i certificati di formazione, dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021;
M334 (ALL.2) il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1, i certificati per i consulenti per la sicurezza, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021,
rimangono validi fino al 30 settembre 2021.
TI CONSIGLIAMO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento