La pratica quotidiana, però, ha sempre le sue peculiarità giacché in taluni casi accade che intervenga sì il tempestivo pagamento in misura ridotta della sanzione comminata a verbale, pur tuttavia non comprensivo delle spese postali sostenute dall’Amministrazione per provvedere alla notifica dell’atto. Ecco, proprio la qualificazione giuridica di tali spese (nonché la ricostruzione della conseguenze derivanti da tale insufficiente oblazione) ha formato oggetto di indagine da parte della Cassazione.
Riteniamo che l’esame dei casi ivi concretamente affrontati consenta meglio al lettore di comprendere gli esatti termini della disputa e dunque sarà utile iniziare la dissertazione illustrando i principi contenuti in Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 agosto 2012 n. 14181. Il thema decidendum è qui incentrato sulla possibilità o meno dell’Amministrazione di procedere mediante riscossione coattiva allorquando il verbale di contravvenzione, pur oblato in misura ridotta entro il previsto termine di 60 giorni, non sia stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica. Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 389, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, a tenore del quale “Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione”. Il versamento o meno delle spese postali assume dunque rilievo per stabilire se l’oblazione è stata effettuata in maniera completa (sì da estinguere definitivamente la violazione) ovvero in misura inferiore rispetto al dovuto (ciò comportando la mancata estinzione della violazione e, in conseguenza, il recupero coattivo delle somme ancora dovute).
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