Utilizzo dei droni

Pubblichiamo le FAQ elaborate da ENAC sull’utilizzo dei DRONI

10 Maggio 2021
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Pubblichiamo le FAQ elaborate da ENAC sull’utilizzo dei DRONI.

 

Qual è il Regolamento di riferimento in Italia che integra la normativa europea?

Il Regolamento UAS-IT che può essere consultato al seguente link: Regolamento UAS-IT.
Nella pagina Normativa Droni sono disponibili ulteriori riferimenti.

Come si possono individuare esattamente le aree con divieto di sorvolo?
Consultando il sito D-flight conforme alle carte aeronautiche e l’AIP (Aeronautical Information Publication).

È possibile far volare un UAV vicino a un aeroporto?
Nelle vicinanze degli aeroporti, all’interno delle ATZ (Aerodrome Traffic Zone) o del CTR è possibile volare senza riserva dello spazio aereo, in accordo alle prescrizioni contenute nella Circolare ATM-09.

In presenza di altro aeromobile che vola nelle immediate vicinanze, chi ha la precedenza?
Sempre l’altro aeromobile.

È possibile svolgere trasporto di merci utilizzando un UAV/UAS?
Sì.

È possibile svolgere trasporto di merci pericolose utilizzando un UAV/UAS?
Sì, ma deve essere autorizzato dall’ENAC.

L’operatore UAS registrato in Italia o in altro Stato Membro che opera sotto dichiarazione o che effettua operazioni autorizzate dall’ENAC deve ottenere altre autorizzazioni o nulla osta per operare in Italia?
Sì, deve ottenere dall’ENAC un’autorizzazione nel caso sia necessaria la riserva di spazio aereo, e ogni altra autorizzazione o nulla osta richiesta da Forze dell’Ordine, Autorità locali o privati secondo i casi.

È consentito trasportare nel bagaglio a mano/da stiva un UAV?
Si suggerisce di contattare il vettore aereo per conoscere le condizioni relative alle dimensioni del bagaglio nonché le restrizioni stabilite per le batterie al litio che sono considerate merce pericolosa.

Cosa si intende per area non popolata nei IT-PDRA-01, 02 e 03 allegati alla LG 2020/001-NAV ed. 1 del 30.09.2020?
Un’area può definirsi non popolata se la probabilità di sorvolare persone durante la missione risulta trascurabile. Ciò si verifica tipicamente in operazioni che si svolgono in aree con densità abitativa nulla ovvero ad opportuna distanza da strade asfaltate aperte al transito di veicoli e/o persone e da edifici ad uso pubblico e privato.

È responsabilità dell’operatore garantire con misure adeguate che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte nel periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione.

Sebbene la definizione di area non popolata non sia presente nella metodologia SORA, essa è stata adottata per consentire un’applicazione uniforme della mitigazione M1 del Ground Risk, la quale prevede la necessità di ridurre il numero di persone a rischio nell’area delle operazioni. L’analisi SORA alla base dei PDRA 01,02,03 colloca infatti inizialmente l’operazione in area scarsamente popolata. Il Ground Risk Iniziale viene però successivamente ridotto tramite l’utilizzo della mitigazione M1 ad un livello di Robustezza Basso, imponendo che l’operazione venga svolta in area con densità inferiore a quella di un’area scarsamente popolata, ovvero in un’area non popolata.

Chi ha conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020, oltre agli scenari standard può condurre anche operazioni A2?
Sì, i Piloti che hanno conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020 possono condurre operazioni in Categoria OPEN A2 fino alla naturale scadenza dell’attestato, in quanto ENAC ha ritenuto che si sarebbe verificata una discontinuità per coloro che già operavano in scenari standard qualora fossero state richieste competenze differenti.

Il precedente attestato con abilitazione CRO permette di svolgere operazioni SAIL minore di V “fuori” dagli scenari standard?
No, le Operazioni con definizione del livello di “SAIL” sono classificate in Categoria SPECIFIC per la quale il Regolamento (EU) 2019/947 all’art.8 comma 2 stabilisce le competenze di cui devono essere in possesso i piloti per operare in tale Categoria.

Cos’è il SAIL?
Il SAIL (Specific Assurance and Integrity Level) rappresenta il livello di confidenza con il quale le operazioni UAS rimangono sotto controllo ed è espresso da un numero romano tra I e VI. (Rif. AMC1 applicabile all’Art. 11 del regolamento (UE) 2019/947).

Per ogni singola operazione il SAIL è determinato dalla combinazione tra il rischio residuo di colpire terze parti al suolo e il rischio residuo di collisione con terze parti in volo.
In sostanza più è alto il SAlL e più sono stringenti i requisiti per poter svolgere le operazioni in sicurezza, ovvero affinché non si corrano rischi inaccettabili.

Per condurre operazioni in categoria Specific con SAIL minore di V è necessario l’attestato A2 e il completamento di un corso formazione presso un Centro di Addestramento?
Sì, le operazioni in categoria Specific richiedono che il pilota abbia le competenze previste dal Regolamento (EU) 2019/947 all’art.8 comma 2. Alcune di queste competenze possono essere ottenute solo con un corso aggiuntivo, non facoltativo, in materia di CRM e di SORA. Inoltre, se richiesto, devono soddisfare i requisiti stabiliti nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o, in futuro, come definito dal LUC.

ENAC, anticipando il Reg. (EU) 2019/947, aveva già introdotto tali competenze per le operazioni BVLOS (Regolamento SAPR Ed. 3 del 11 novembre 2019) e dato la possibilità agli utenti, nelle more dell’adeguamento formativo da parte dei Centri di Addestramento, di frequentare corsi presso altre Organizzazioni riconosciute dall’Ente (NI-2020-022 del 17 giugno 2020)

Quali sono i requisiti per il pilota di UAS con massa massima al decollo minore di 500 gr?
ENAC, in accordo all’art.22 del Reg. 947, ha ritenuto di applicare per il pilota di UAS con massa massima al decollo minore di 500 gr. il livello di competenza previsto per la categoria OPEN A1-A3.

Quali sono i requisiti per il pilota di UAS con massa massima al decollo minore di 250 gr.?
ENAC, in linea con altri Paesi Europei, ritiene che gli UAS con massa massima al decollo minore di 250 gr. possano continuare a essere utilizzati senza il requisito dell’attestato, così come accadrà dal 1° gennaio 2023, e in accordo all’art.22 del Regolamento (EU) 2019/947 (“Fatto salvo l’art.20….”).

A chi rivolgersi per segnalare eventuali sorvoli su concerti, spettacoli, cortei, etc. considerati potenzialmente pericolosi?
Alla Questura provinciale.

A chi rivolgersi per segnalare video pubblicati sul web realizzati in condizioni di potenziale pericolo?
Alla Questura provinciale.

A chi rivolgersi per segnalare incidenti?
Al Pronto intervento nel caso si ipotizzino vittime o alla Questura provinciale.

A chi segnalare eventuali attività di operatori non riconosciuti dall’ENAC?
Alla Questura provinciale.

Quali Organi sono stati individuati per l’applicazione delle sanzioni?
La Questura Provinciale e in alcuni casi anche l’ENAC per quanto previsto dal Codice della Navigazione.

Quale codice identificativo QR code devo applicare al drone secondo il nuovo Regolamento ENAC UAS-IT?
Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.

Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.

In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore.

I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021.

Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.

Il codice QR rilasciato all’operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS dallo stesso operati?
Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA.

Nel caso di attività aeromodellistica svolta in aree designate dall’autorità (opzione 3) è richiesto il rispetto dei requisiti del Reg. UE 2019/947. Ovvero il pilota deve avere gli eventuali attestati richiesti?
Nelle aree aeromodellistiche istituite dall’ENAC (opzione 3), a meno della registrazione, è possibile derogare ai requisiti del Reg. UE 2019/947 ad esempio quello dell’altezza massima qualora rientri nelle autorizzazioni dell’area, fermo restando che è necessario ottenere l’attestato A1/A3 sostenendo un corso online nel sito dell’ENAC (rif. Come si diventa pilota UAS) oppure essere in possesso di adeguato attestato dell’Aero Club d’Italia.E’ comunque obbligatoria una assicurazione per danni verso terzi.

Quali sono i contatti della struttura dell’ENAC competente in materia?
E’ possibile utilizzare i riferimenti pubblicati nella pagina Contatti.

Privacy
Per tutti i quesiti afferenti la materia della privacy si rimanda alla specifica normativa vigente.

Fonte: https://www.enac.gov.it

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