Il Consiglio di Stato afferma che se l’attività di cartomanzia non sia esercitata con modalità truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare, tale attività non è vietata.
Questa la sintesi del contenuto della sentenza n. 4189 del 1° luglio 2020 della terza sezione del Consiglio di Stato che ha voluto considerare la figura del “cartomante” scevra dai ricordi storico-letterari dei “venditori girovaghi di pozioni miracolose o filtri magici”.
Il cartomante, infatti, secondo i supremi giudici non si limita ad offrire al pubblico un servizio o prodotto la cui utilità ed efficacia non sia scientificamente dimostrata e dimostrabile “ma ne esalta le proprietà e le virtù con il ricorso a tecniche persuasive atte ad indebolire e vincere le capacità critiche e discretive dei possibili acquirenti”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento