Il Ministero dell’Interno con circolare 7/5/2021 chiarisce che, relativamente alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio nella zona gialla – per i soggetti che, in tale zona, svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, la vendita per asporto è da ritenersi consentita anche oltre le ore 18,00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti.
Rammenta infine che restano comunque oggetto di divieto, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del d.P.C.M 2 marzo 2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18,00, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
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