L’imputata ricorreva in Cassazione, deducendo di aver servito delle bevande soltanto per aiutare il titolare del locale, un suo amico, il quale era stato ugualmente deferito all’autorità giudiziaria.
La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 689 c.p. prevede una fattispecie qualificabile come reato proprio, che può essere commesso dall’esercente del locale pubblico, dai soggetti che possono risponderne a titolo di concorso col primo ai sensi dell’art. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato) e anche dal dipendente che assuma di fatto il ruolo e l’iniziativa dell’esercente.
Nel caso di specie, la ricorrente somministrava le bevande in qualità di cameriera al banco, in presenza del titolare, per cui l’unica contestazione possibile nei suoi confronti poteva essere eventualmente quella ai sensi dell’art. 110 c.p., cioè per avere concorso in modo consapevole.
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