L’incarico a contratto conferito ai dipendenti, ai sensi dell’art.110, comma 5, del Tuel non è obbligatorio residuando la possibilità per l’ente di appartenenza del dipendente di motivare un diniego per il superiore interesse pubblico alla salvaguardia dei servizi. Sono queste le conclusioni del Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 25780/2021) che, tuttavia, dal dato letterale della norma, differiscono dalle indicazioni della Consulta (sentenza n. 95/2007) e del giudice amministrativo.
Il dubbio
L’art.110, comma 5, del d.lgs. 267/00 prevede che “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni”. La questione di interpretazione ruota sull’utilizzazione da parte del legislatore della frase “sono collocati in aspettativa” potendo rappresentare un obbligo e non una facoltà dell’ente di concedere al dipendente la citata aspettativa.
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