Del tutto scontato che, nonostante la giurisprudenza di legittimità, in diverse, ed anche recentissime, pronunce, offra (forse non irrilevanti) margini di manovra al Giudice anche in caso di “assenza” dell’Amministrazione in giudizio(2), del tutto scontato, dicevo, che quando l’Ufficio “non risponde” non si mette, di fatto, nelle migliori condizioni per confidare nel rigetto del ricorso, tuttavia alcune considerazioni contenute nella pronuncia in epigrafe, mi lasciano perplesso.
Tra queste, quella che, riferita alla circostanza che l’Ufficio non avrebbe adempiuto al proprio onere della prova, rileva, tra le altre “carenze”, quella per cui “… l’Amministrazione non ha esibito né prodotto IN COPIA CONFORME(3) le fotografie relative all’infrazione …”(4), con la conseguenza che “…ritenendo … che tali elementi costituiscano presupposti essenziali e fonti di prova indefettibile ai fini dell’accertamento dell’infrazione, non può di certo riconoscersi l’attendibilità dello stesso accertamento con la ovvia conseguenza dell’annullamento del verbale. Con riguardo alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 2952/1998 e Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713) che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del c.d.s. demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate. …”
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