La condotta, pur essendo reato comune, può essere tenuta esclusivamente o dal proprietario o da chi ne ha la detenzione anche occasionale.
La fattispecie di cui al primo comma è riconducibile a tutti gli animali domestici, ovvero animali allevati dall’uomo e che vivono presso di lui. Non solo quindi animali da affezione (come in particolare cani e gatti) ma anche, ad esempio, galline, pesci, cavalli …
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