E’ legittima l’ordinanza comunale adottata nei confronti dell’ANAS in ordine alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo una Strada Statale, ai sensi dell’art. 14 CdS: “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, gli enti proprietari delle strade devono provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”.
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