Tale decreto, che avrebbe dovuto essere pubblicato nella primavera dello scorso anno, ha individuato la modalità di riscossione, ripartizione e destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni applicate per le violazioni dei nuovi articoli 232-bis e 232-ter del TUA, per le quali è prevista la sanzione dell’articolo 255, comma 1-bis.
Nelle more dell’emanazione di tale decreto, previsto dal collegato ambientale, si era concluso a livello dottrinale che, in assenza di una specifica norma relativa all’individuazione dell’autorità competente a riscuotere le sanzioni, ovvero a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad adottare l’ordinanza ingiunzione, ancorchè fosse chiara la destinazione dei proventi e la loro ripartizione tra Stato e Comune, si dovesse trattare della Provincia, così come prevede in via generale il TUA, salvo le espresse deroghe tassativamente indicate nella norma ambientale.
Sulla base di tale conclusione sarebbe stata la Provincia, una volta incamerate le sanzioni a doverle ripartire tra Stato e Comune. Infatti, l’articolo 263, comma 1, del TUA individua nella Provincia l’autorità alla quale devono essere “devoluti” i proventi delle sanzioni amministrative, salvo specifica eccezione prevista dallo stesso comma 1.
Il comma 2-bis dell’articolo 263, introdotto dal collegato ambientale, ha invece previsto che il 50% delle sanzioni per le nuove violazioni sia “versato” allo Stato e che il rimanente 50% sia “destinato” al Comune nel cui territorio… Leggi tutta l’analisi di Giuseppe Carmagnini
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