L’ordine di immediata sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, T.U. Edilizia (provvedimento cautelare-interinale
amministrativo) è sufficiente a scongiurare il pericolo concreto ed attuale di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, e/o di commissione di ulteriori violazioni della legge penale? La risposta, secca, della pronuncia in epigrafe è: no.
Ed esiste un provvedimento che garantisca meglio questa finalità? Anche qui, la risposta, secca, è: sì, ed è il sequestro preventivo ex art. 321, c.p.p., ordinariamente proprio dell’autorità giudiziaria, ma, quando non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice o l’intervento del pubblico ministero, adottabile dalla polizia giudiziaria, salvo convalida nei termini di legge.
Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento