Art. 323 cod. pen.: “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
Il delitto in questione costituisce un reato ad evento con condotta tipizzata.
Quanto alla condotta del soggetto agente, essa consiste nella “violazione di norme di legge o di regolamento” o nell’omessa astensione. La legge violata deve in particolare essere una disposizione precettiva, che enunci cioè delle regole e non meri principi o indicazioni.
In materia di abusi edilizi, la giurisprudenza si è domandata se la violazione degli strumenti urbanistici costituisca una violazione di legge. “Dopo alcune incertezze, la giurisprudenza ha evidenziato come l’inosservanza degli strumenti urbanistici costituisce violazione di legge nei limiti in cui è la stessa legge a prevedere che il permesso di costruire sia conforme alla previsione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. La violazione, in pratica, non è diretta ma mediata: non si eccepisce il mancato rispetto degli strumenti urbanistici in quanto tale, bensì il mancato rispetto della legge che a questi strumenti subordina il rilascio dell’atto”(1): “anche se non si dovessero configurare gli strumenti urbanistici quali norme di legge o regolamentari, il rilascio di titoli abilitativi in contrasto con le previsioni in essi contenute costituisce il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 323 c.p.” (Cass. Pen., sez. III, 3 giungo 2008, n. 22134(2)).
Inoltre, la Suprema Corte (Cass. Pen. sez. VI, 14 giugno 2007, n. 37531) ha rilevato come “l’inosservanza da parte dell’amministratore pubblico del dovere di compiere un’adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio di un’autorizzazione” “è idonea ad integrare una violazione di legge”, rilevante ai fini della sussistenza del reato di abuso d’ufficio. La violazione del dovere d’istruttoria non rappresenta una semplice violazione di una norma procedurale, “incidendo –l’istruttoria, direttamente- sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati”.
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