La Cassazione penale (sentenza n. 8057/2021) ha, per questo motivo, confermato la condanna del comandante della polizia locale, reo di aver sottostimato l’importo a base di gara del servizio autovelox attivando l’affidamento diretto invece della gara qualora avesse correttamente incluso anche gli oneri accessori volutamente esclusi.
Il caso
Un comandante della polizia locale procedeva all’affidamento diretto del servizio di misurazione elettronica della velocità media dei veicoli. L’affidamento diretto discendeva dalla valutazione dell’importo a base di gara stimato inferiore ai 40.000 euro previsto dalla normativa, calcolando esclusivamente il costo del noleggio ed escludendo la quantificazione di altre spese del servizio come quella della gestione dei verbali di accertamento, il cui costo era pari a 32,50 euro oltre IVA per ciascuna violazione e verbale generato.
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