Gli agenti di Polizia Locale non hanno alcun potere di “archiviare” le sanzioni di violazione del codice della strada, né con lo strumento dell’annullamento, né con quello della revoca. Infatti, in base alle stesse disposizioni del codice della strada (artt. 200 e ss.), la sanzione amministrativa una volta emessa e notificata, può essere “eliminata” o dal Prefetto e dal Giudice di pace. In altri termini, non è consentito all’organo accertatore, tanto meno agli agenti di polizia municipale, di “archiviare” ex officio le sanzioni, sulla base delle eventuali giustificazioni addotte dagli autori della violazione. In quest’ultimo caso, in presenza di violazioni emerse attraverso apparecchi di rilevamento a distanza commesse da veicolo intestato a soggetto pubblico istituzionale, l’organo accertatore, in presenza di cause di esclusione della responsabilità (ex art. 4 legge n. 689/1981), dovrà trasmettere gli atti al Prefetto unico titolare dell’eventuale potere di archiviazione della sanzione amministrativa. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella sentenza n.13250/2021 della V° Sezione della Cassazione penale che ha confermato la condanna di due agenti della polizia locale per i reati distinti di abuso di ufficio e di falso ideologico.
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