Non sono opponibili i verbali relativi all’accertamento di reati del codice della strada, anche perchè il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al codice della strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni, il medesimo verbale di accertamento – con il quale gli organi accenditori si limitano a constatare il fatto e sono tenuti a farne rapporto all’autorità giudiziaria inquirente – è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.
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