Nel caso di specie la riparazione dell’automezzo in dotazione al Comando sarebbe stata infatti antieconomica rispetto all’acquisto di una nuova vettura.
La Corte dei Conti esprime parere positivo nella misura in cui afferma che “tale divieto … non si configura come assoluto, avendo previsto il legislatore che le disposizioni … non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero … Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali”.
L’acquisto di veicoli destinati al servizio di polizia municipale quindi, essendo questi ultimi evidentemente ricompresi nella categoria dei “servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, deve ritenersi pienamente lecito
Leggi la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delibera 12/2/2016
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