Il caso particolare riguarda l’assunzione disposta da un ente locale di due istruttori di vigilanza, quali vincitori di un concorso pubblico, che si sono visti licenziare senza preavviso a seguito dell’annullamento del concorso disposto dal giudice amministrativo, con due specifiche sentenze, per violazione del principio dell’anonimato delle prove espletate e della trasparenza per inidonea conservazione degli elaborati, affermando che l’annullamento della graduatoria determinava la nullità dei contratti di lavoro dei ricorrenti (vincitori del concorso) perché stipulati in violazione dell’art. 97 Cost.
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Corte di Cassazione 22/7/2019, n. 19671
Corte di Cassazione 26/6/2019, n. 17128
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