Aggravante della minorata difesa valutabile se il fatto-reato viene consumato in orario notturno

Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2018, n. 12239: aggravante della minorata difesa

30 Maggio 2018
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Con la sentenza n. 12239/2018 la Quarta sezione penale della Suprema Corte si è pronunciata circa la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa in orario notturno; richiamando un orientamento giurisprudenziale, la commissione del furto in orario notturno integra di per sé gli estremi dell’aggravante di minorata difesa (Sez. 5, n. 32244 del 26/1/2015, Halilovic, Rv. 265300 relativa ad una fattispecie di furto all’interno di un capannone industriale, in ora notturna; Sez. 5, n. 7433 del 13/1/2011, Santamaria ed altro, Rv. 249603 che ha ritenuto sussistente l’aggravante nel caso di un tentato furto commesso all’interno di un’azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno; Sez. 5, n. 35616 del 27/5/2010, Di Mella, Rv. 248883 che ha posto l’accento sul fatto che il tentativo di furto era stato commesso in tempo di notte e ha ritenuto che ciò bastasse ad integrare l’aggravante, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l’ordinaria vigilanza del proprietario; Sez. 4, n. 34354 del 8/7/2009, Perica, Rv. 244988).

Tuttavia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se l’arco temporale notturno, di per sé solo, non realizzerebbe automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentano, come nel caso in specie oggetto del ricorso, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata o attenuata (Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 268697 in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’aggravante in questione in un caso di furto di una autovettura parcheggiata, in ora notturna, in una zona periferica pressoché deserta, con conseguente insussistenza di una sorveglianza anche indiretta di terze persone; conf. Sez. 2, n. 3598 del 18/1/2011, Salvatore, Rv. 249270; Sez. 5, n. 8819 del 2/2/2010, Maero, Rv. 246160).

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