ALCOLTEST – Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per stabilire l’alcolemia o l’assunzione di stupefacenti – non applicabilità delle sanzioni aggravate in caso di sinistro e possibilità del lavoro di pubblica utilità – una pericolosa deriva (G. Carmagnini)

30 Novembre 2015
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È difficile ricostruire il percorso degli articoli 186 e 187 del codice della strada, ai quali si è poi aggiunto l’articolo 186-bis, con l’intenzione di inasprire le sanzioni a carico di alcuni conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione, meritevoli di una maggiore attenzione perché ritenuti più pericolosi alla guida, se in uno stato psicofisico non ottimale.
L’unica certezza è la complessità dei legami tra i tre articoli e, all’interno degli stessi, tra i vari commi che li compongono, per effetto di quella tecnica di rimando propria del nostro legislatore, che spesso determina dei veri e propri rebus nei quali si può insinuare il grimaldello dell’interprete, con i risultati che ben conosciamo.
Questa volta il grimaldello lo hanno usato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, che hanno composto definitivamente il contrasto giurisprudenziale relativamente al rapporto tra il reato commesso da chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tesi a stabilire lo stato di ebbrezza (o di alterazione) e il sistema delle aggravanti per chi provoca un incidente stradale in tali situazioni, ovvero nei casi in cui non è possibile disporre la confisca del veicolo.
In sostanza, l’articolo 186, comma 2-bis(1) (e il pedissequo sistema contenuto nell’articolo 187, comma 1-bis(2)), dispone il raddoppio delle sanzioni per chi, avendo guidato in stato di ebbrezza/alterazione ha provocato un incidente stradale, oltre al fermo amministrativo per 180 giorni, ovvero la confisca del veicolo per il caso di ebbrezza grave o di alterazione dovuta dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’articolo 186, comma 2, lett. c) e di conseguenza l’articolo 187, comma 1, dispongono che il conducente che guida in grave stato di ebbrezza o di alterazione è punito con le sanzioni più pesanti, oltre alla confisca del veicolo, ma se questo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
Se questo è, in estrema sintesi e per quel che ci interessa in questo approfondimento, il sistema sanzionatorio che riguarda la guida in stato di ebbrezza grave e di alterazione, anche quando il conducente provoca un incidente, per quanto invece riguarda il reato commesso da chi si rifiuta di sottoporsi a un accertamento (qualitativo non invasivo, ovvero con etilometro o mediante l’esame dei liquidi biologici) legittimamente disposto, per le sanzioni conseguenti il legislatore ha operato un rinvio alle “pene” di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c). Per le sanzioni accessorie, invece, con il comma 7 dell’articolo 186 ha stabilito, in verità in maniera non molto comprensibile, un sistema del tutto simile a quello previsto per l’ebbrezza grave, ma leggermente diverso, determinando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni (mentre per l’ebbrezza grave e l’alterazione il minimo edittale è di un anno) e della confisca del veicolo, ma con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c) e specificando di nuovo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Da tale sistema sanzionatorio speciale, ancorché con rinvio alle pene dell’articolo 186, comma 2, lettera c) e alle procedure per la confisca, è nato il dubbio se si applichino al rifiuto anche le conseguenze previste per chi provoca un incidente stradale, ovvero il raddoppio della sospensione della patente se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, tanto da non poter essere assoggettato a sanzione accessoria.

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