ALCOLTEST – L’alcotest in seguito al sinistro stradale: quanto tempo dopo? di R. Pullara

24 Novembre 2015
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Come noto, l’art. 186 del codice della strada concede (al comma 4) agli agenti di polizia la facoltà di effettuare l’accertamento etilometrico “in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool”.
Tale disposizione, per la genericità della sua formulazione, non richiede che il conducente da sottoporre a controllo sia anche quello che ha provocato il sinistro. Si potrà, quindi, procedere alla verifica indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente nonché dalla presenza o meno di feriti in conseguenza dell’occorso. Addirittura, la facoltà concessa all’agente accertatore prescinde dalla manifestazione di indizi sintomatici dello stato di ebbrezza.
Sin qui tutto chiaro.
Ma, come risaputo, giunti sul luogo di un sinistro, si presentano agli operatori una molteplicità di incombenti, dalla necessità di assicurare assistenza agli eventuali feriti alle attività volte alla ricostruzione della dinamica degli eventi e al ripristino delle normali condizioni di viabilità stradale. Tutte attività che necessitano di tempo e che fanno slittare il momento in cui può finalmente procedersi alla prova tramite etilometro o mediante analisi mediche. Proprio di questo aspetto vogliamo adesso occuparci.
In caso di esito positivo del test alcolimetrico, sempre più di frequente la strategia difensiva dell’indagato risulta volta a contestare – sia in sede penale che in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto – la tempistica di effettuazione della suddetta prova la quale, eseguita a distanza di tempo dal sinistro, avrebbe di per ciò solo fornito un risultato alterato e comunque non corrispondente al reale stato di alterazione al momento del fatto. È invero ormai anche noto alla generalità dei cittadini che, in base ai meccanismi che presiedono all’assorbimento e smaltimento dell’alcool nell’organismo, il tasso alcolemico varia con il decorso del tempo seguendo una “curva” che sale in progressione nei momenti immediatamente seguenti l’assunzione fino a raggiungere un picco, per poi discendere.
Facendo applicazione di tali concetti sono perciò assurte agli “onori” della cronaca alcune pronunce di merito in cui addirittura è stata esclusa la responsabilità del trasgressore.
Tra queste, ci riferiamo in primis alla sentenza n. 1644 del 7.10.2010 resa dal Giudice di Pace di Galatina. Ivi, è stata annullata l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida in quanto il tempo trascorso tra il momento dell’incidente e quello dell’accertamento del tasso alcolemico “toglie ogni certezza giuridica all’accertamento effettuato, poiché non può con sicurezza affermarsi che al momento del verificarsi del sinistro il ricorrente avesse già trasgredito la norma di cui all’art. 186 c.d.s.”. Nel caso di specie erano trascorse circa tre ore fra il sinistro e l’esame effettuato presso la struttura sanitaria. Ma, si badi bene, l’accoglimento dell’opposizione viene giustificata asserendo che, in tale arco temporale, il trasgressore “ha avuto la possibilità di assumere liberamente sostanze alcoliche di vario genere”.
L’altra pronuncia è quella resa dal Tribunale di Brescia, sez. dist. di Salò in data 10.12.2010 (dep. 14 gennaio 2011), n. 173. Anche in questo caso gli esami venivano espletati decorsi almeno quaranta minuti dopo il fermo. Per tali motivi, alla luce dei criteri di funzionamento della c.d. “curva alcolemica”, ne deriva che “non è possibile prescindere dal metabolismo dell’etanolo, destinato a giocare un ruolo di concreto ponderante soprattutto nei casi in cui non si è in grado di comprendere se al momento del prelievo del sangue l’organismo si trovasse nella fase ascendente della curva alcolemica, ovvero in quella discendente, con il precipitato per il quale non si avrebbe mai la prova sicura dell’entità concreta dell’intossicazione al momento della conduzione del mezzo, prova che – come noto – è necessaria ed imprescindibile al fine di collocare il fatto di reato in una delle tre ipotesi delittuose alternative create dal legislatore del 2007”. Non potendo quindi determinare con certezza la fascia di rilevanza penale in cui oggettivamente collocare il tasso alcolico rilevato (nella fattispecie 1,18 g/l nella prima misurazione e 1,04 g/l nella seconda), la violazione viene quindi ricondotta, giusto il principio del favor rei, nell’ambito della fascia di cui alla lett. a) dell’art. 186 con conseguenze assoluzione “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” in virtù dell’intervento di depenalizzazione di cui alla legge n. 120/2010.

 

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