Guida in stato di ebbrezza: in caso di rilevazione errata si ricade nella meno grave delle ipotesi

Cassazione, Sentenza n. 16480/17: in assenza di dati certi lo stato di ebbrezza può essere comprovato anche dai rilievi sintomatici eseguiti dai verbalizzanti (alito vinoso e simili) al momento del controllo. Tale stato andrà però ricondotto all’ipotesi meno grave prevista dal comma a) dell’art. 186 C.d.S. (0,5 – 0,8 g/l)

Marco Vitali 23 Maggio 2017
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Nei casi in cui la corretta procedura di espirazione mediante etilometro non venga completata correttamente (ad esempio qualora venisse eseguita una sola rilevazione in sede delle due previste), è possibile in ogni caso comprovare lo stato di ebbrezza grazie ad elementi sintomatici. L’alito vinoso, il pronunciare frasi sconnesse o altri sintomi tipici dell’ubriachezza asservono allo scopo.

Tuttavia in questi casi il reato sarà da circoscriversi all’ipotesi meno grave fra quelle previste dall’art. 186 del C.d.S., e cioè al comma a) che punisce con la sanzione amministrativa da € 532,00 a € 2.127,00  e con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, coloro che si mettono alla guida con un tasso alcolico compreso fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l.

I giudici ricordano infine quanto segue, in applicazione del principio del favor rei:

“In difetto di significativi, concreti ed univoci elementi per ritenere sussistente nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è ricondotto all’ipotesi meno grave”.

Consulta la Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, Corte di Cassazione

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