Tuttavia in questi casi il reato sarà da circoscriversi all’ipotesi meno grave fra quelle previste dall’art. 186 del C.d.S., e cioè al comma a) che punisce con la sanzione amministrativa da € 532,00 a € 2.127,00 e con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, coloro che si mettono alla guida con un tasso alcolico compreso fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l.
I giudici ricordano infine quanto segue, in applicazione del principio del favor rei:
“In difetto di significativi, concreti ed univoci elementi per ritenere sussistente nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è ricondotto all’ipotesi meno grave”.
Consulta la Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, Corte di Cassazione
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