Come abbiamo avuto già possibilità di chiarire, la posizione della Corte di Cassazione a proposito dell’attendibilità dell’alcoltest è ben diversa.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.
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Nel caso particolare, il ricorrente richiama un precedente in cui gli scontrini dell’alcoltest riportavano la dicitura «volume insufficiente» e le prove strumentali erano state effettuate a certa distanza temporale dal fatto.
La Corte di legittimità, nel caso citato, annullando con rinvio la sentenza assolutoria oggetto di ricorso della parte pubblica, ha chiarito quanto segue:
«In presenza del dato certo dello stato di ebbrezza del conducente con tasso alcolemico superiore al limite di 0,80 g/I in fase discendente a distanza di un’ora e mezza da un sinistro stradale dal medesimo provocato, risulta dunque viziata la motivazione che ritenga incerta la prova del fatto tipico sul mero argomento logico per cui la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di circa un’ora dall’ultima assunzione».
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