Proprio per sopperire a questo genere di problematica, e alla luce dell’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis) che sono aggravati qualora si accerti che il conducente è in stato di alterazione, la Procura della Repubblica di Venezia ha diramato la direttiva prot. 2015/17 (esegui il login per consultarla).
Il testo ricorda l’introduzione della possibilità di procedere all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo di liquidi biologici, chiarendo anche la procedura operativa che segue (da applicarsi qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a prelievo):
- gli agenti di polizia giudiziaria dovranno informare immediatamente il pubblico ministero del rifiuto, al fine di ottenere l’autorizzazione all’accompagnamento e all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo. Tale autorizzazione può essere data anche oralmente;
- il PM, laddove ne riscontri i presupposti, autorizzerà le operazioni decreto motivato o, in caso di urgenza, lo farà oralmente confermando il provvedimento per iscritto in un secondo momento;
- la polizia giudiziaria informerà il difensore (anche l’avvocato designato d’ufficio) del provvedimento. Egli ha facoltà di assistere alle operazioni;
- l’ufficiale di polizia giudiziaria procederà all’accompagnamento presso la struttura competente per le operazioni (l’accompagnamento può essere svolto anche da agenti, mentre durante il prelievo è richiesta la presenza di un ufficiale);
- saranno gli agenti a svolgere le attività materiali necessarie all’esecuzione dei prelievi, senza coinvolgimento dei sanitari;
- eventuali interventi terapeutici saranno di competenza esclusiva del personale sanitario, e saranno disposti unicamente al fine di salvaguardare il benessere del soggetto;
- – si provvederà quindi a redigere il verbale, che conterrà informazioni riguardo alle comunicazioni con il pubblico ministero, all’interlocuzione con la persona accompagnata e con il difensore e alle conseguenti operazioni di prelievo.
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