Nel tentativo di far desistere gli agenti, o quanto meno di ritardarne il loro intervento (magari per aver tempo di nascondere o distruggere l’oggetto del reato), minaccia di parlare col proprio avvocato e di rovinarli.
Con riferimento a questo comportamento la Cassazione penale sez. I sentenza 21.03.2014 n. 13391 ha precisato che …(omissis)…il delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 cod. pen. può essere integrato, oltre che da comportamenti esplicitamente minatori, (quali quelli specialmente evidenziati dal giudice di merito), anche da una condotta ingiuriosa nei confronti del soggetto passivo, quando essa, lungi dal rappresentare l’espressione di uno sfogo verbale fine a sé stesso, assuma modalità tali da rivelare la volontà di frapporre ostacoli, mediante la sequenza di espressioni ingiuriose, allo svolgimento dell’atto di ufficio …(omissis)… (in particolare la minaccia di parlare con il proprio avvocato e di “far rovinare” i verbalizzanti)…(omissis)…
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