Per quanto riguarda i casi di comproprietà, è indubbia la responsabilità del conducente/comproprietario che ha commesso uno dei reati previsti dagli articoli 186, comma 2, lettera c) e comma 7 e 187 del codice della strada, mentre non è sicuro che l’altro proprietario sia estraneo al reato. Pertanto, occorre valutare in che misura sia confiscabile il bene mobile. La Cassazione ha già ritenuto in passato che è possibile la confisca parziale della cosa allorché anche una sola parte di essa sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, poiché non deve essere confusa l’applicabilità con le modalità di esecuzione quando la confisca di un bene indivisibile comporti una comunione incidentale tra Stato ed altri soggetti (Cassazione penale sez. III, 13 dicembre 1984, n. 1650); in tali casi la confisca ha effetto in misura della quota di proprietà del condannato e di coloro che sono stati ritenuti non estranei al reato (così Cassazione penale sez. I, 12 maggio 1987, n. 248) in quanto la sentenza con la quale viene disposta la confisca non può fare stato nei confronti di terzi che non siano stati parte del procedimento penale e che pertanto possono proporre incidente di esecuzione davanti al giudice competente per far valere gli stessi diritti che avrebbero potuto far valere nei confronti dell’imputato, compreso quello alla restituzione della cosa della quale sia stata ordinata la confisca (in tal senso Cassazione penale sez. I, 5 settembre 1994, n. 1920; sez. II, 24 febbraio 1989, n. 3020; sez. IV, 28 gennaio 1997, n. 2885) a condizione, si ribadisce, che non siano stati parte del procedimento che ha portato alla sentenza di condanna e di irrogazione della confisca (sul punto specifico Cassazione penale sez. V, 24 settembre 2001, n. 34705).
Continua la lettura dell’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini
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