In relazione alle violazioni che possono essere accertate senza la presenza degli agenti, secondo le nuove disposizioni dell’articolo 201, comma 1-bis,lett. g-bis e 1-quater, è necessario che siano rilasciate necessarie approvazioni o omologazioni degli apparecchi, in assenza delle quali gli accertamenti sarebbero illegittimi, né possono essere utilizzati strumenti che, seppure tecnicamente idonei e già omologati per l’accertamento di violazioni di altra natura, non sono stati approvati od omologati per tali attività. Quindi, gli apparecchi che accertano l’attraversamento dell’intersezione con semaforo rosso non possono essere utilizzati per accertare altre violazioni, nemmeno se previste dall’articolo 146, sino aquando non otterranno una estensione dell’approvazione o una specifica omologazione.
Leggi il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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