Va premesso che le sanzioni accessorie conseguono alla sanzione principale e si applicano di diritto, salvo i casi espressamente previsti dal codice della strada ed elaborati dalla giurisprudenza, nei quali la sanzione accessoria non può trovare applicazione. Si può allora dire che la sanzione accessoria è, di norma, indefettibile e quindi la sua applicazione rientra tra i doveri ai quali l’organo di polizia deve adempiere, salvo sussista una causa di esclusione prevista dalla legge o un giustificato motivo che impedisca di fatto l’esecuzione del provvedimento accessorio.
Nel caso di confisca amministrativa e nel caso di fermo amministrativo è possibile che nell’immediatezza l’organo di polizia non possa materialmente applicare il sequestro o la sanzione accessoria a tempo, perché ha accertato la violazione successivamente al fatto contestato, come avviene di norma nei casi di accertamento d’ufficio anche ove si provveda a contestazione immediata, ovvero nei casi di contestazione differita mediante notificazione.
In queste situazioni, anche in passato, ci si è posti la domanda circa la possibilità di applicare la misura cautelare del sequestro o la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
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